REVISIONE e MANUTENZIONE DPI
In riferimento a quanto previsto dall’Art.77 del D.Lgs. 81/08 s.m.i, dall’All.1 del D.Lgs. 475/92 e della norma UNI EN 365:2005 Punto 4.4 comma B-C), è obbligo del Datore di Lavoro sottoporre i DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE a specifica ispezione periodica con cadenza almeno ANNUALE (o meno in base alle indicazioni del fabbricante).
Tale verifica dovrà essere condotta da persona esperta e competente in base alla definizione prevista della norma tecnica.
Servizio di ispezione periodica e revisione DPI
Cosa accomuna i DPI (acronimo di Dispositivo Protezione Individuale) di III^ª categoria? Sicuramente l’obbligo di certificazione CE e l’obbligo di revisione periodica con cadenza massima di 12 mesi (a volte anche inferiore). Se per la certificazione CE ci si affida al fabbricante il quale prima di immettere sul mercato il prodotto ne certifica le caratteristiche e il rispetto della normativa di riferimento, l’obbligo di ispezione annuale ricade sull’utilizzatore/proprietario in conformità alla EN 365. Non rispettare la revisione DPI può essere causa di incidenti, infortuni e sanzioni amministrative anche importanti. Ci occupiamo della revisione DPI con professionalità e accuratezza, rilasciando per ogni dispositivo un report di ispezione attestante le verifiche e ispezioni eseguite ed applicando un datario a promemoria del successivo intervento di ispezione.
Revisione DPI, come quando e perché:
Ogni 12 mesi è la cadenza massima entro la quale far ispezionare o revisionare i DPI.
A puro titolo di esempio elenchiamo i DPI anticaduta che possiamo ispezionare:
– Imbracature anticaduta, posizionamento e sospensione
– Cordini anticaduta con assorbitore
– Elmetti
– Sistemi retrattili EN360
– Longue e cordini in genere
– Connettori
– Carrelli scale anticaduta EN353-1
– Autorespiratori